Daniele Perello

9 Dicembre 2007

LE MODIFICHE AL PROTOCOLLO DEL WELFARE

Archiviato in: 3 - Economia & Lavoro — admin @ 15:16

 

Con il Disegno di legge C 3178, il Governo approva (con alcune rilevanti modifiche), il “Protocollo del 23 Luglio su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
Un documento molto importante che disciplina vari istituti (pensioni, ammortizzatori sociali, norme a favore dei giovani, delle donne, norme relative ai contratti di lavoro flessibili).
Riferendoci proprio al mercato del lavoro, le tipologie contrattuali disciplinate inizialmente dal Protocollo di Luglio, e poi innovate dal Disegno di legge 3178, sono: lavoro a tempo determinato, disciplinato dal decreto 368/01, staff leasing (art. 20 e ss Decreto 276/03), contratto d’inserimento (art 54 ss Decreto 276/03), contratto di lavoro a chiamata (art 33 ss Decreto 276/03), contratto di apprendistato (art 47 ss Decreto 276/03), contratto part-time (decreto 61/2000).
Per ragioni di spazio e con profondo interesse per questa materia, si tenterà di illustrare le modifiche più radicali, che segnano un’inversione di tendenza piuttosto netta rispetto alla disciplina vigente.
Non si può non partire dal contratto a tempo determinato, che dopo 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, potrà essere prorogato una sola volta per otto mesi (anzichè 12 come previsto inizialmente dal Protocollo), dinnanzi alla Direzione provinciale del lavoro.
Un provvedimento quindi che limita la reiterazione continua del contratto a tempo determinato, che nelle intenzioni della Commissione Europea ed in quella del Ministero del lavoro, deve essere considerato un’eccezione a quello che è il contratto a tempo indeterminato.
La Direttiva Europea la 99/70, che introduce il contratto di lavoro a tempo determinato, parla di numero limitato di rinnovi, durata massima e ragioni oggettive, solamente per quei contratti successivi al primo, ove la definizione di successivo è lasciata ai singoli legislatori nazionali (i quali però sono limitati dal non trasgredire le finalità della Direttiva stessa, ossia quella di inquadrare il contratto a tempo determinato come eccezione rispetto al contratto a tempo indeterminato….Vedi sentenza della Corte di Giustizia europea, sentenza Adeneler).
In questo senso il disegno di legge, si avvicina di molto alla Direttiva europea, e consente di superare quel tentativo di reiterazione insito nell’art 5 del decreto 368/01 in base alla quale si poteva stipulare il contratto indefinitivamente solamente aspettando un periodo di 10 o 20 giorni, a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore a 6 mesi.
Altra innovazione è relativa all’abrogazione dei contratti di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato e contratto di lavoro a chiamata).
Queste due abrogazioni faranno molto discutere i giuslavoristi più illustri in materia, essendo due procedimenti di abrogazione totale e non di semplice revisione.
Personalmente chi scrive, è molto scettico sulla abrogazione del lavoro a chiamata, mentre concorda su quella relativa alla somministrazione a tempo indeterminato (che ricordiamo poteva essere stipulata comunque solamente per determinati lavori, quali ad esempio, gestione parchi, musei, call center ecc).
Il contratto di lavoro a chiamata era uno strumento di flessibilità molto utile per quei lavori che adesso rischiano di essere assorbiti dall’area del lavoro nero.
Chiediamoci infatti quale sarà ora l’istituto contrattuale in grado di sostituire il contratto intermittente, specialmente considerando alcuni lavori (cameriere, corriere della pizza…ecc).
Queste tre a mio avviso le modifiche che saranno oggetto di dibattito nei prossimi giorni, che si annunciano molto caldi.

Giordano Rapaccioni

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